IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
30 maggio 2008 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nella  regione  Piemonte  e  nella  regione  autonoma Valle d'Aosta a
seguito degli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 maggio 2008;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683
del 13 giugno 2008;
  Visto  l'art.  4-sexies  del  decreto-legge  3 giugno  2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, con
cui  sono  state  assegnate complessivamente, per gli anni 2008-2010,
risorse  finanziarie  pari  a euro 78.910.000,00, per la prosecuzione
degli  interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli
eventi  alluvionali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello
stato  d'emergenza  e  di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 maggio 2008;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
81095 del 16 luglio 2008 con cui sono stati prelevati euro 20 milioni
dal  fondo  di  riserva  per le spese impreviste, per la prosecuzione
degli  interventi  da  porre  in  essere  nei territori delle regioni
Piemonte  e  Valle  d'Aosta per fronteggiare gli eventi meteorologici
dei giorni 29 e 30 maggio 2008;
  Vista  la  nota in data 8 agosto 2008 con cui il Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri ha
chiesto  alle  regioni  interessate  di fornire indicazioni in ordine
alla  ripartizione delle risorse finanziarie stanziate ai sensi della
legge 2 agosto 2008, n. 129;
  Considerato  che la regione Piemonte con nota del 24 settembre 2008
e la regione Valle d'Aosta con nota del 3 ottobre 2008 hanno proposto
quale  criterio  di  riparto  il medesimo adottato con l'ordinanza di
protezione civile n. 3683 del 2008;
  Vista  la  nota  del  22 ottobre  2008  con cui il Presidente della
regione  Piemonte chiede di voler provvedere al riparto delle risorse
stanziate  con  il  sopra citato decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 16 luglio 2008, sentita la regione Valle d'Aosta;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Per  il  proseguimento delle iniziative previste dall'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008,
le  risorse  finanziarie  stanziate  ai  sensi dell'art. 4-sexies del
decreto-legge  3 giugno  2008,  n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 agosto  2008,  n.  129  e con il decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  n.  81095  del 16 luglio 2008, sono
ripartite  nella  misura del 90% in favore del commissario delegato -
Presidente della regione Piemonte e del 10% in favore del commissario
delegato - Presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta.
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  e'  autorizzato  ad effettuare il relativo
trasferimento  a seguito dell'effettivo trasferimento sul Fondo della
protezione civile delle sopra citate risorse finanziarie.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 ottobre 2008

                                            Il Presidente: Berlusconi